Coronavirus: ballate pure, ratti da laboratorio
Ordinanza da oggi fino al 1° marzo sul Coronavirus in Friuli Venezia Giulia
CHI HA TESTA RAGIONI CON LA SUA TESTA
Ministero della Salute
Ordinanza contingibile e urgente n.
Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
Visto che si sono verificati
finora 25 casi nel territorio della Regione Veneto nei Comuni di Vò (PD)
e in quello di Mira (VE) e che, per entrambi i Comuni, non è stato
ancora identificato il caso indice;
Tenuto conto che tale evento
potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori della
Regione Veneto e del territorio nazionale e che, essendo in corso la
completa definizione della catena epidemiologica, non può escludersi il
coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di
immediate misure di contenimento,
Considerata la contiguità
territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rispetto alla
Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, in atto sul territorio veneto, possa
estendersi ed interessare la popolazione del Friuli Venezia Giulia;
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza
per emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica
globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione
Mondiale della Sanità;
Art. 1
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta
straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare
l’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di
eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al
pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa;
discoteche e locali notturni;
b) Chiusura dei servizi educativi
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per
educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi
connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e
tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative
svolte a distanza;
c) Sospensione dei servizi di apertura al
pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui
all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
D.Lgs. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari
sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
e) Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto
ingresso nel Friuli Venezia Giulia da zone a rischio epidemiologico come
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare
tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria
competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:
1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate.
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Contattare il Numero unico di emergenza 112 se si ha febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
f) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione
dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza,
preferibilmente una persona per paziente al giorno.
g) Le strutture
sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani e
le strutture socio-assistenziali dovranno anch’esse limitare l’accesso
dei visitatori agli ospiti.
h) Si raccomanda fortemente che il
personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la
diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa
applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli
ambienti previste dalle circolari ministeriali.
i) Deve essere
predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei
treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via
aere e via acqua.
j) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.
Art. 2
(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data
della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020.
Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto
delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai
sensi dell’articolo 650 del codice penale.
Copia dell’ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).
Palmanova, 23 febbraio 2020
Il Presidente Il Ministro della Salute
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
dott. Massimiliano Fedriga dott. Roberto Speranza